ECOBONUS 110 % – un rapido riepilogo
Le nuove aliquote di detrazione fiscale ecobonus, bonus facciate e sismabonus fino al 110% dilazionate su cinque anni, sono per interventi di:
- riqualificazione energetica degli edifici,
- messa in sicurezza degli edifici in zona sismica,
- installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di auto elettriche.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nei punti inclusi all’interno delle categorie a, b e c descritte al punto 1.
Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Più nel particolare:
1. Riqualificazione energetica – Isolamento termico e sostituzione impianti di climatizzazione
La detrazione fiscale già prevista per ecobonus e sismabonus si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per:
- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (Dm Ambiente 11 ottobre 2017). - b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
2. Messa in sicurezza degli edifici – Sicurezza antisismica
Per gli interventi di adeguamento antisismico su edifici in zona sismica, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.
3. Impianti fotovoltaici
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.
4. Ricarica di veicoli elettrici
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati in a), b) e c) del punto 1.
Soggetti beneficiari
Le disposizioni dell’art. 129 si applicano agli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
